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Sospensioni di versamenti e adempimenti

I versamenti nei confronti delle p.a., inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020, sono prorogati al 20 marzo 2020.

 

Sospensione versamenti per imprese e lavoratori autonomi (Art. 62, commi 2, 3 e 5)

Oggetto

Destinatari

Periodo

Ripresa

Sospensione versameno in autoliquidazione di ritenute e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, Iva e contributi previdenziali e assistenziali.

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nell’anno d’imposta precedente.

La sospensione dell’Iva opera a prescindere dal volume d’affari per i soggetti con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza

Versamenti che scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

 

Non effettuazione di ritenute su reddito di lavoro autonomo e altri redditi e su provvigioni (Art. 62, comma 7)

Oggetto

Destinatari

Periodo

Ripresa

Non assoggettamento a ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta dei redditi di lavoro autonomo e provvigioni

.

Soggetti residenti con ricavi o compensi dell’anno precedente non superiori a euro 400.000 senza dipendenti o assimilati nel mese precedente

Ricavi e compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 Marzo 2020

I contribuenti interessati sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione

 

Premio ai lavoratori dipendenti (Art. 63)

Oggetto

Destinatari

Periodo

Ripresa

Premio pari a

100 euro

Titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro

Premio per il mese

di marzo 2020

Il dipendente deve aver svolto nel mese di marzo 2020 l’attività lavorativa nella sede di lavoro prevista dal contraIo. Il premio è assegnato pro-rata temporis in base alle giornate lavorate nel mese. I sostituti riconoscono, in via automatica, l’incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione.

 

Credito d’imposta per botteghe e negozi (Art. 65)

Oggetto

Destinatari

Periodo

Ripresa

Credito d’imposta del 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe (cat. c/1)

Soggetti esercenti attività d’impresa

Marzo 2020

Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allega) 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione