Proroga secondo acconto 2020 per tante categorie, infatti non tutti i contribuenti interessati dovranno rispettare la tradizionale data del 30 novembre potendo molti di essi posticipare il versamento al 30 aprile 2021.
Nell’articolo 98 del D.L. 104/2020 (convertito nella Legge 13/10/2020 n. 126) e dell’articolo 6 del D.L. 9 novembre 2020 n. 149 (il ristori bis), sono contenute le norme introdotte a seguito delle difficoltà derivanti dalla pandemia che trattano la proroga al 30/4/2021 del versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e dell’IRAP, normalmente previsto con scadenza al 30 novembre.
Vediamo le condizioni per l’applicazione della proroga che può essere applicata in presenza di questi requisiti:
- soggetti ISA che hanno subito un calo di fatturato primo semestre 2020 su primo semestre 2019 di almeno il 33%, ovunque eserciti l’attività (rientrano anche i soci di società che appunto ne sono assoggettate, oppure i collaboratori di imprese familiari con attività soggette agli ISA, i contribuenti minimi, i forfettari, le attività al primo anno e le attivita all’ultimo anno);
non ha subito il calo di fatturato, ma rientra tra uno dei codici ATECO elencati nell’allegato 1 o l’allegato 2 al D.L. Ristori bis e ha domicilio fiscale o sede in una regione rossa;
non ha subito il calo di fatturato ma esercita l’attività di gestione di ristoranti con domicilio fiscale o sede in una regione arancione.
Resta ferma la scadenza al 30 novembre 2020 a:
- coloro che non ha subito un calo di fatturato primo semestre 2020 su primo semestre 2019 di almeno il 33%;
ha domicilio fiscale o sede in una regione gialla;
ha domicilio fiscale o sede in una regione rossa e non rientra tra i codici ATECO di cui all’allegato 1 e allegato 2 sopra menzionati;
ha domicilio fiscale o sede in una regione arancione e non esercita l’attività di gestione di ristoranti.
- i soggetti privati.