Arrivano le regole ufficiali per la patente a crediti in edilizia: le nuove disposizioni dettate dall’art.29 del DL 19/2024, che hanno modificato l’art.27 del TU Sicurezza sul Lavoro, si potranno applicare in maniera concreta dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.221 del 20 settembre del decreto del Ministero del Lavoro n.132 del 18 settembre.
Circolare INL n.004 del 23 settembre 2024
Con la presente informativa, si intende fornire un riepilogo generale sull’obbligo in oggetto.
Il decreto PNRR (D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, in legge n. 56/2024, pubblicata sulla G.U. n. 100 del 30.04.2024) prevede, tra le varie disposizioni, che a far data dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, saranno obbligate ad essere in possesso di una “patente” a crediti, rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in formato digitale.
Tale patente, verrà rilasciata dall’INL in presenza di determinati requisiti, avrà una dotazione iniziale di 30 crediti e consentirà lo svolgimento delle attività nei cantieri con un punteggio pari o superiore a 15 crediti.
NOTA BENE – Dal suddetto obbligo restano esclusi :
– Imprese e lavoratori autonomi che effettuano mere forniture;
– Imprese e lavoratori autonomi che effettuano prestazioni di natura intellettuale;
– Imprese che sono in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 (quindi devono avere un sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000);
Requisiti
Per il rilascio della patente a punti, la norma prescrive il possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
- iscrizione alla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 7-bis c. 5 e 6 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 (DURF).
Tale condizione non si applica ai soggetti per i quali la normativa vigente non prevede il suddetto istituto (si ricorda che quest’ultimo non concerne i lavoratori autonomi);
F. avvenuta designazione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
ATTENZIONE! Il possesso dei requisiti è autocertificato dal richiedente e la patente può essere revocata per il caso di dichiarazione non veritiera (in tal caso, il soggetto può richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi dodici mesi dalla revoca).
Dotazione iniziale
Come anticipato in premessa, la “patente” a crediti verrà rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che potrà riconoscere una dotazione iniziale massima di 30 crediti, che potranno essere diminuiti a seguito di eventuale accertamento definitivo di violazioni.
I provvedimenti definitivi sono costituiti dalle sentenze passate in giudicato e dalle ordinanze ingiunzione amministrative, di cui all’articolo 18 della L. 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, divenute definitive.
Al di sotto della soglia dei 15 crediti non sarà possibile operare nei cantieri fino all’integrazione degli stessi, fatta eccezione per i lavori che superano il 30% del valore del contratto in corso, i quali potranno essere completati.
Sanzioni
In caso di violazione del divieto di svolgimento delle attività in mancanza dei requisiti, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 6.000 euro.