Dal 1° aprile le domande per ottenere l’assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo, che finora erano presentate dal lavoratore dipendente al datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), dovranno essere inoltrate dal lavoratore esclusivamente all’INPS in via telematica. Fanno eccezione le domande di prestazione familiare da parte degli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), che continueranno ad utilizzare la modalità di presentazione della domanda cartacea.
Questo per consentire il calcolo corretto dell’importo spettante al lavoratore ed assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. A precisarlo è l’INPS con la circolare n.45/2019 , integrata dal messaggio n.1430/2019.
L’invio telematico dovrà avvenire mediante il servizio on line dedicato, accessibile dal 1° aprile dal sito dell’Istituto, utilizzando il PIN dispositivo, una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o la Carta Nazionale dei Servizi. Senza il PIN l’invio dovrà avvenire tramite Patronati.
Le istanze presentate fino al 31 marzo 2019 in modalità cartacea al datore di lavoro, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non dovranno essere reiterate. Le variazioni nella composizione del nucleo, o le modifiche al reddito, invece, andranno sempre comunicate in via telematica.
Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore. Di tale procedura si farà carico questo Studio.
Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni arretrati, il datore potrà effettuare il pagamento e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore era alle sue dipendenze.