A seguito dei difficili mesi trascorsi a causa del diffondersi del virus Sars-CoV2 e alla luce della recente risalita del numero dei contagi, sempre più pressanti erano le richieste di un chiarimento circa la gestione di misure quali l’isolamento e la quarantena e, soprattutto, circa le modalità e i tempi di reintroduzione dei soggetti sottoposti a tali misure all’interno della comunità. In risposta a queste richieste, e sulla base delle nuove evidenze scientifiche, il Ministero della Salute ha così pubblicato una nuova circolare, in data 12 ottobre 2020.
- Con tale Circolare, in coerenza con le linee guida internazionali e adottando il principio di massima cautela, viene così aggiornato il percorso diagnostico per l’identificazione dei casi positivi e vengono definite le modalità per una tempestiva restituzione al contesto sociale dei soggetti diagnosticamente guariti, introducendo cioè nuove regole che cambiano di fatto quanto previsto nei mesi appena trascorsi.
Nuove regole per “isolamento” e “quarantena”
Il primo punto sul quale la Circolare del Ministero della Salute sopra menzionata si sofferma è la distinzione tra “isolamento” e “quarantena”, precisando quanto segue:
- “L’isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione;
- La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi”.
Una volta chiarita tale fondamentale differenza, la Circolare si sofferma poi su nuove importanti novità relative ai tempi da rispettare prima di poter reintegrarsi all’interno della società:
- per i casi positivi asintomatici, ossia per quelle persone risultate positive ai test anche se in assenza di sintomi, è stata prevista la possibilità di rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di 10 giorni, calcolati a partire dalla comparsa positività, previa esecuzione di test molecolare con esito negativo;
- per i casi positivi che presentano sintomi è stata prevista la possibilità di reintrodursi all’interno della società dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato dall’esecuzione di un test molecolare con esito negativo, da eseguire dopo almeno 3 giorni dalla scomparsa dei sintomi (ad eccezione della perdita di gusto e olfatto che possono perdurare per un tempo superiore);
- per i casi positivi a lungo termine, ossia per chi, pur non avendo sintomi, continua a risultare positivo al tampone (situazione che per alcuni è durata anche alcuni mesi), è stata prevista la possibilità di interrompere l’isolamento dopo un periodo di 21 giorni calcolati a partire dalla comparsa dei sintomi, a condizione che i sintomi siano scomparsi da almeno 7 giorni (criterio che potrà comunque essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, in considerazione dello stato immunitario delle persone interessate che potrebbe incidere sulla durata del periodo di contagiosità);
- per gli individui entrati invece in stretto contatto con casi positivi accertati è stato confermato l’obbligo di quarantena di 14 giorni, calcolati a partire dal giorno di ultima esposizione al caso, introducendo però la possibilità di ridurre tali giorni a 10, previa esecuzione di un test antigenico o molecolare da effettuare il decimo giorno con riscontro negativo.
Tra le novità più importanti introdotte dalla Circolare del Ministero della Salute vi è infine l’abolizione dell’obbligo di effettuare un doppio tampone successivamente ad un primo tampone con esito negativo prima di poter reintrodursi all’interno della comunità; d’ora in poi un solo tampone con esito negativo sarà infatti sufficiente.
La circolare fornisce infine alcune raccomandazioni:
- effettuare un tampone alla fine del periodo di quarantena, anche se non necessario in linea teorica, qualora si conviva con soggetti fragili o qualora si entri abitualmente in contatto con essi;
- prevedere accessi ai test differenziati per i bambini;
- non prevedere quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ossia qualora non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità;
- promuovere l’uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.
Fonte: Fiscal Focus